Coppie conviventi, sentimenti e patrimonio

Coppie conviventi, sentimenti e patrimonio


Se le unioni civili e i matrimoni sono equiparati sia per diritti che per doveri, le convivenze di fatto risultano penalizzate sotto il profilo patrimoniale e al tempo stesso caricate di particolari adempimenti burocratici.

Il regime di comunione o di separazione dei beni è una scelta in capo ai coniugi (parliamo sia di matrimonio che di unione civile), mentre per le coppie conviventi lo stato di fatto è la separazione dei beni, salvo specifiche decisioni in merito.

Altro tema riguarda l’abitazione principale. Per entrambi i partner dell’unione civile è possibile riconoscere come abitazione principale la dimora abituale della coppia, mentre per i conviventi di fatto, si prevede che nel contratto di convivenza sia contenuta l’indicazione della residenza.

Il tema dirompente riguarda però i diritti successori: nelle unioni civili il partner superstite ha diritto alla quota di legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. Per i conviventi invece non sono previsti particolari diritti.

Come intervenire

Per cercare di stabilire una certa equità all’interno della coppia convivente, la legge consente di regolare ulteriori rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza (definito nella forma e stipulato davanti ad un avvocato o notaio). Attraverso il contratto di convivenza possono essere ad esempio disciplinate le modalità con cui ognuno contribuisce alla vita in comune, in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo.

Questo aspetto, se regolamentato, potrebbe tornare molto utile in caso la convivenza si dovesse interrompere, per evitare appropriazioni eccessive nella divisione dei beni tra gli ex-conviventi. Potrebbe tornare utile anche nel caso in cui, per specifici acquisti, la coppia abbia deciso per un regime patrimoniale della comunione. Anche in questo, se la coppia si “separa”, potranno essere divisi equamente i beni acquistati in comune.

Il “vuoto” in caso di successione

Il tema successorio resta il nervo scoperto. Per questo aspetto sono necessarie delle strategie patrimoniali che possano tutelare il partner. Per la normativa italiana, in caso di successione, il partner superstite è di fatto equiparabile ad un estraneo. Gli Eredi Legittimari non possono essere esclusi dall’asse ereditario, ma attraversa il testamento può essere prevista la destinazione della quota disponibile, che varia appunto a seconda della quantità e della tipologia di eredi legittimari. In questo caso è opportuno che il testatore esprima con precisione quali beni/valori lasciare a chi, nel rispetto dei diritti di legittima degli eredi.

Anche l’utilizzo di strumenti assicurativi, quali polizze, rientra nelle strategie che possono essere adottate per l’allocazione di parte del proprio patrimonio. A differenza del testamento che è un atto pubblico, la polizza porta in dote anche una certa riservatezza. Attenzione a che l’uso non diventi un abuso di questo strumento: vale sempre il tema della legittima e il supporto di un consulente finanziario ci può aiutare nell’identificazione delle strategie più corrette.

Per le coppie conviventi, il fondo patrimoniale (benché sia un po’ caduto in disuso) non è una strada percorribile, in quanto manca il vincolo coniugale, elemento essenziale per costituirlo. Potrebbe essere considerato il vincolo di destinazione, il quale, ammette la destinazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri per “interessi meritevoli di tutela” a favore di persone con disabilità, di pubbliche amministrazioni e “anche altre persone fisiche”. L’ultimo inciso rende quindi l’istituto di larghissima applicazione. È necessario che vi sia un “interesse meritevole di tutela”. Il patrimonio separato non potrà quindi essere a favore di chi lo crea, ma a tutela di situazioni meritevoli che riguardano altri soggetti. La tutela del convivente in una famiglia di fatto rientra sicuramente fra le previsioni della norma.

Salendo di “complessità” per soddisfare molteplici esigenze, il Trust è uno strumento giuridico altamente modellabile. È possibile conferirvi qualunque tipo di beni, mobili o immobili, partecipazioni societarie, oggetti d’arte, ecc. Il Disponente, colui che di fatto costituisce il Trust, si spossessa della proprietà dei beni conferiti nel Trust, il quale è amministrato da un Trustee, un professionista iscritto in un apposito albo. Il Trustee dovrà amministrare i beni secondo le istruzioni/volontà impartite dal disponente in sede di costituzione del Trust, con l’obiettivo di trasferire ai beneficiari designati il patrimonio del Trust. Questo trasferimento potrebbe essere diluito nel tempo, al verificarsi di uno o più eventi, oppure ad una scadenza prefissata. Il Trust ha pertanto varie finalità, che vanno dalla separazione patrimoniale (patrimonio del Trust e patrimonio del Disponente sono separati) a funzioni testamentarie (sempre nel rispetto della legittima).

Gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati da una coppia per ragionare insieme in termini di tutela, di patrimonio e di successione, sono molteplici e vanno declinati non come una semplice lista della spesa, ma calati nel contesto della vita insieme.

Patrimonio e Sentimenti non sempre vanno a braccetto e proprio per questa ragione, per una coppia convivente che ha una situazione in cui molti diritti sono di fatto assenti, è fondamentale informarsi su queste tematiche, confrontandosi con il proprio consulente finanziario.

Stare insieme è anche una dimensione di responsabilità, che non può essere trascurata. La consulenza patrimoniale, quella buona, fatta di ascolto, di metodo, di analisi e di pianificazione, non toglie nulla alla coppia, anzi aggiunge il valore dell’adoperarsi affinché la serenità di oggi, possa essere mantenuta nel tempo.

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